domenica 8 gennaio 2012

Lettera di don Guetti all'Ordinariato Vescovile

1881 agosto 6: lettera di don Guetti all'Ordinariato Vescovile riguardante le condizioni di locazione degli stabili della chiesa di S.Rocco di Cavaione e Sant'Antonio di Bivedo dal 1881 al 1884 di cui si richiede l’approvazione dell’Ordinariato.

Illustrissimo e Reverendissimo P.V. Ordinariato di Trento

Avendo fine ai 29 p.v. la locazione degli stabili della Chiesa di S.Antonio e di S.Rocco di Quadra, le rispettive fabbricerie a mezzo del sottoscritto impetrano da codesto Illustrissimo e Reverendissimo P.V. Ordinariato l’autorizzazione per venire ad una nuova locazione di detti stabili mediante pubblica asta alle seguenti eventuali
Condizioni

  1. L’affittanza durerà tre anni cominciando con San Michele 1881 e avrà fine col San Michele 1884; intendendosi prolungata tacitamente ad un secondo triennio ed altresì ad un terzo, qualora né l’una né l’altra parte non dia la disdetta del finito contratto sei mesi prima della fine del terzo anno di ogni triennio.
  2. Nissun dei debitori verso le sopradette chiese, i quali sia per affitti di stabili, che per interessi di capitali già maturati fino dall’anno 1889, mancarono fin qui di salvare le loro quote alle rispettive fabbricierie, potrà essere conduttore a sigurtà della presente locazione.
  3. Ogni levatario dovrà presentare una sigurtà solidale tanto per gli affitti annui quanto per i danni eventuali emergenti da una trascurata manutenzione e coltura dei fondi; la quale sia riconosciuta ed accettata idonea dalla fabbricieria anche per la eventuale prorogazione dell’affittanza come viene espresso al N.1 e fino alla totale estinzione d’ogni debito aggravante il levatario.
  4. Ogni conduttore dovrà pagare l’annuo affitto a San Michele d’ogni anno in mano del fabbriciere inconbenzato alla rascassione, od in mano d’altra persona all’uopo designata da chi di ragione coll’avvertenza che trascorsi otto giorni da San Michele senza aver fatto il pagamento relativo, dovrà pagare l’interesse sopra l’affitto insoluto del 6% e si potrà locare ad altri lo stabile senza sua saputa ed atti giudiziali.
  5. Il prezzo d’affitto d’ogni stabile viene proclamato in valuta austriaca ed il conduttore o sua sigurtà solidale dovrà pagare il prezzo di delibera fiorini austriaci.
  6. Nessuno levatario potrà cambiare la naturale coltura dello stabile locato o averlo ad altri senza l’assenso della fabbricieria.
  7. I conduttori dovranno mantenere e coltivare gli stabili come cosa propria per riconsegnarli in buono stato, dovendo sottostare all’indenizzo d’ogni deterioramento derivato dalla loro trascurata coltura. Così pure dovranno proteggere i diritti spettanti agli stabili e conservare e diffenderne i confini sotto pena di loro responsabilità ad indenizzo.
  8. Ogni conduttore dovrà mantenere e conservare alla fine della locazione il numero di gelsi avuto da principio, rinnovando e rimettendo quelli che avessero a perire non solo, ma rimpiantando ancora sia di gelsi sia d’altri alberi quel numero che gli sarà indicato per ogni stabile all’atto d’asta. Mancando di ciò fare, alla fine della locazione dovrà pagare per ogni gelso od altro albero che mancasse fni austriaci due. Dovrà pure promuovere il naturale sviluppo di tutti gli alberi coltivandoli con mano diligente, restando proibita la sfrondatura di gelsi oltre l’ultima di Giugno e così il troncamento dei medesimi senza l’assenso della fabbriceria, dovendo altrimenti sottostare assieme alla sigurtà solidale al pagamento dei danni che in causa di questa mancanza e contravenzione venissero rilevati da persone capaci.
  9. Nissun levatario potrà accampare pretesa di diminuzione d’affitto o di indenizzo per fatture o migliorie applicate agli stabili come pure per casi d’infortuni sia ordinari che straordinarii.
  10. Dovrà il conduttore mantenere in buon stato i muri di sostegno e le siepi ed eseguire quelle fatture che saranno rilevate necessarie prima e che gli saranno indicate all’atto d’asta, in confronto delle quali verrà allibrato il prezzo di prima grida, e mancando dovrà pagarne l’indenizzo.
  11. L’asta è definitiva e non si accetta offerta chiuso l’incanto sopra ogni stabile. Lo stabile non vi garantisce rapporto alla misura suportata.
  12. Ogni stabile viene deliberato al miglior offerente coll’osservazione però che si ricerca di deliberarlo anche ad un minor offerente quando la comissione dell’atto d’asta lo giudicasse nell’interesse della Chiesa. Ciò verrà notificato alla parte interessata entro otto giorni dal dì dell’incanto.
  13. Viene riservato ai conduttori della passata locazione il diritto di raccogliere le loro entrate esistenti nei loro fondi anche trascorso il giorno di san Michele cioè ai 29 Settembre p.v.
  14. Tutte le spese relative all’atto d’asta stanno a carico dei levatari in ragione dell’importo di prima grida e subito pagato
  15. Da parte della Fabbriceria viene riservata l’approvazione dell’incanto del Reverendissimo ed Illustrissimo P.V. Ordinariato di Trento.
  16. In caso di vendita di qualche stabile nell’interesse della Chiesa deve cedere ogni conduttore.

Quadra 6 agosto 1881 p. Lorenzo Guetti P.Curato


N.1679 

Si autorizza la proposta locazione alle condizioni su estesa carta aggiunto che il prezzo di prima grida per ciascuno stabile non potrà essere minore dalla prima grida della locazione precedente. Si riserva conferma del protocollo d’incanto, al quale dovrà allegarsi (..)

Dal V.P Ordinariato
Trento 13 Agosto 1881
Giovanni Vescovo

Segue timbro Ordinariato

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