Illustrissimo e Reverendissimo P.V. Ordinariato di Trento.
Le contro osservazioni
che il sottoscritto crede in obbligo fare alle osservazioni sulla
fassione ritornata dall’Eccelsa Imperial Regia Luogotenenza a
codesto Illustrissimo Reverendissimo Ordinariato e comunicatemi con
foglio dei 9 Agosto N. 1954/615 sono le seguenti:
- Anzitutto la fassione in parola fu presa dall’Eccelsa I.R. Luogotenenza in senso affatto contrario a quello inteso dal compilatore. Giacchè nella Visita canonica fatta da Sua Maestà il Principe Vescovo Giovanni Giacomo Dallabona di felice memoria nei dì 2-3 Settembre 1885 a questa Curazia, ripetutamente si raccomandò al sottoscritto che la sentenza di questo Beneficio curato venisse tolta dall’amministrazione comunale, colla quale era amalgamata, e venisse separatamente amministrata dal Curato del luogo, affinché col tempo non venisse a perdersi come fatalmente avvenne altrove. Ubbidiente ai ripetuti e vivissimi desideri del Vescovo il sottoscritto fece istanze per la cosa al Comune locale, e dopo lungo tergiversare si venne a una conclusione felice, cioè si ruppe il contratto fatto ai 3 Marzo 1878 e con delibera della rappresentanza Comunale alla fine dell’anno 1888, allegata in fassione, veniva restituito il fondo beneficiale al sottoscritto, il quale in futuro dovea essere la congrua del beneficiato Curato.In base a questo mutamento il sottoscritto presentò nuova fassione all’Eccelsa I.R. Luogotenenza ben differente da quella presentata nel 1885, e sui resultati di quest’ultima chiese una supplenza di congrua. Ma ciò non si volle intendere dall’Eccelsa I.R. Luogotenenza e mandò quelle approvazioni che furono communicate al sottoscritto. La Superiore Autorità scrivente pretende che valga ancora il contratto 3 Marzo 1878 perché fatto senza limitazione di tempo. Ma appunto questa ricordanza di tempo indeterminato dava il potere ai contraenti di romperlo a loro piacimento bilateralmente. Più quel contratto fu approvato da codesta Illustrissima Reverendissima Curia coll’osservazione di “Salvi i diritti vescovili” riservandosi con ciò la facoltà di derogarne a suo piacimento i patti stabiliti. Anzi in forza di questa facoltà vescovile il P.V. Ordinariato poteva non indifferenti modificazioni nel contratto nella parte onerosa nell’anno 1888 aggravando il Curator d’Anime dell’omelia tutte le domeniche, e concedendogli legalmente l’uso del timbro curaziale etc. Quindi oltre la legalità del fatto sulla scissione del contratto dei 3 Marzo 1878, sussiste potente la realtà al cambiamento dello stesso, ed è quindi fuor di luogo che sia negato dalla Eccelsa I. R. Luogotenenza. Insiste quindi il sottoscritto sulla verità della nuova fassione presentata a senso di legge, ed intende far valere i benefici considerati in legge fino all’ultimo Dicastero, qualora si vegga danneggiato dalla autorità subalterna, cosa che crede non avverrà dopo le presenti controaprovazioni. Ciò premesso si contro osserva alle singole poste:Riguardo all’Entrata:alla posta I. Cade da se, essendo estinto il contratto 3 Marzo 1878alla posta IV Resta inalterato quello segnato in fassione.alla posta VI. Non si devono calcolare più i fiorini 3.70, giacchè la rendita del Curato è quella proveniente dal solo beneficio e null’altro.Riguardo all’uscitaalla posta I si devono ritenere i fiorini 71.79 per imposte erariali e fiorini 12.82 per equivalente perché toccano al curatore d’anime da pagarsi e non già al Comunealla posta II si devono ritenere fiorini 14 pella tenuta delle matricole ad un’importo simile giacchè la Curazia tiene legalmente parte delle matricole; anzi per esempio quelle de’ nati e battezzati formano in prima linea fede legale a preferenza di quelle parocchiali che sono un’ estratto di quelle della Curazia.alla posta VIII deve restare in uscita l’importo di fiorini 58.76 perché la legge non può considerare che le SS. Messe fondate originarie e non già con eventuale riduzione (incerta a tempus mea) fatta dalla competente Autorità Ecclesiastica. La riduzione in parola non è sicura e stabile; si fece pel passato a 7 anni, ora dopo un’ anno di aspettazione si concesse a tre anni e questa non si premette che in casi straordinari di deficienza di raccolti degli stabili beneficiari etc. danni che l’autorità civile e steorante non considera per eventuali abbuoni. Non si capisce del resto come c’entri qui l’autorità civile in una grazia concessa al solo beneficiato; se non si vuole stare alle Messe lagatarie originarie, e l’autorità civile tira a sé il beneficio della eventuale riduzione, è certo ridicolo che il beneficiato impetri a solo favore del governo una riduzione qualunque, mentre lui non percepisce alcun vantaggio, restando retribuito in meno dell’eventuale abbuono fattogli. È chiaro. Dopo ciò il sottoscritto non può a meno che pregare codesto Illustrissimo Reverendissimo P.V. Ordinariato onde insista presso l’Eccelsa I.R. Luogotenenza pel valore della fassione presentata, la quale fu estesa e sulla verità della cosa e sulle prescrizioni della legge pel miglioramento della congrua al clero curato.Ringraziando del valido appoggio, coi sensi della più sentita gratitudine e di sincera sommissione si segna
Dall’ufficio
Curaziale
Quadra
24 Agosto 1889 prete Lorenzo Guetti
Primissario Curato
(segue
timbro curazia Quadra)
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