domenica 14 giugno 2015

II) Organizzazione politica

La Repubblica Argentina si compone di 14 Stati, autonomi nella loro amministrazione e che conservano tutto il potere non delegato dalla Costituzione nazionale al governo federale. Al governo nazionale appartengono i territori nazionali delle Missioni, del Chaco, della Pampa e della Patagonia col distretto federale cioè la città di Buenos-Ayres, sede capitale.La forma del governo è rappresentativa repubblicana federale. Gli Stati autonomi si chiamano provincie ed hanno propria costituzione modellata sulla costituzione nazionale, alla quale essa non può essere contraddittoria in veruna parte. Le costituzioni provinciali assicurano a ciascuna provincia l’amministrazione della giustizia, il regime municipale e la educazione primaria. Le provincie eleggono i proprii governatori, o proprii legislatori e gli altri pubblici impiegati provinciali senza che il governo federale centri punto. Le vertenze politico-amministrative fra provincie vengono risolte dalla suprema Corte di giustizia.
Il governo federale si compone di tre poteri: Legislativo, Esecutivo, Giudiziario.
– Un congresso composto di due camere (deputati e senatori) è investito del potere legislativo. Ogni provincia ed anche la capitale della nazione elegge i proprii deputati direttamente per mezzo del popolo a semplice pluralità di suffragio in ragione di 1 per ogni 20 mila abitanti o di una frazione che non sia al di sotto di 10 mila.Il numero dei deputati presenti basato sul censimento del 1869 è di 86. Il senato poi si compone di due senatori per ciascuna provincia e per la capitale eletti pure a pluralità di voti dalla propria legislatura di ciascuna provincia; perciò nel numero totale di 30. 
-Il potere esecutivo viene esercitato dal presidente della Repubblica, il quale sta in carica per 6 anni e non può essere rieletto che coll’intervallo di un periodo. Per eleggere il medesimo, la capitale e ciascuna provincia nominano per votazione diretta una giunta di elettori, la quale ammonta al doppio del numero totale dei deputati e senatori che inviano al congresso. Questi elettori, fra i quali non può figurare nessun deputato né senatore, né qualunque impiegato al soldo della nazione, si riuniscono nelle rispettive capitali di provincia 4 mesi prima che spiri il periodo presidenziale ed effettuano le elezioni con doppie liste, una col nome del futuro presidente, e l’altra con quello del vice-presidente. Lo scrutinio poscia ha luogo nel congresso, e quivi si proclama pure il nuovo presidente e vice-presidente, dato che alcuni dei candidati ad ambo i posti abbiano ottenuta la maggioranza assoluta di suffragi; in caso contrario, secondo i principii della costituzione, il congresso stesso elegge uno dei varii candidati che figurano sulle liste.
L’attuale presidente della Repubblica è il tenente generale Giulio Argentino Roca, il governo del quale, cominciato il 12 ottobre 1880, cesserà il 12 ottobre 1886. Condividono col presidente le funzioni del potere esecutivo 5 ministri segretari di Stato, responsabili degli atti che contrassegnano e legalizzano per mezzo della loro firma; la loro nomina vien fatta dal presidente stesso, e si chiamano col nome degli Interni, degli Esteri, delle Finanze, della Giustizia, Culto ed Istruzione e della Guerra e Marina.
- Il potere giudiziario è esercitato da una Corte suprema di giustizia, i membri della quale vengono nominati pure dal presidente ma d’accordo col senato. Da quest’organizzazione politica americana ci sarebbero da imparare delle belle coserelle, che starebbero molto bene applicate dalle legislazioni rancide d’Europa; ma i nostri polmoni sono troppo usi a respirare parcamente le aure della vera libertà e perciò contentiamoci così per non morire d’emorragia. (Continua).

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